Le precisazioni ministeriali relative all’RLS

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Facendo seguito all’interpello in materia di sicurezza n. 20/2014, la Commissione Interpelli Sicurezza del Ministero del Lavoro, con la nota prot. 22081 del 31 dicembre 2014, ha fornito alcune precisazioni in merito alle rappresentanze sindacali aziendali.

In particolare, chiarisce la nota, la scelta del legislatore per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è di individuare l’RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, l’eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme suddette.
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