Le novità in materia di lavoro a progetto e mini-co.co. esaminate dalla Fondazioni studi consulenti del lavoro

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Il principio n. 17 della Fondazione studi consulenti del lavoro, divulgato in data 6 dicembre 2010, fa il punto sulle recenti novità in materia di collaborazioni coordinate e continuative, alla luce dei nuovi orientamenti introdotti a seguito dell'entrata in vigore del dlgs n. 276/2003, e del più recente Collegato lavoro.

Riguardo al lavoro a progetto, la Fondazione esamina i requisiti che lo stesso contratto deve possedere, dopo aver sottolineato come la giurisprudenza al riguardo abbia favorito la divulgazione di un orientamento “complesso e contrastante”. Si specifica, dunque, che per ogni progetto o programma di lavoro vi deve essere un solo contratto di lavoro; è, però, possibile per le parti ricondurre ad unico contratto diversi progetti, programmi o fasi dei essi. Il contratto a progetto può essere prorogato dalle parti quando non si è riusciti a concludere il progetto nei termini originariamente previsti. Questa modifica è ammissibile, dato che si tratta di una variazione solo temporale che non modifica l’oggetto del contratto. La Fondazione specifica, però, che la reiterazione di contratti a progetto tra le medesime parti potrebbe apparire finalizzata a soddisfare un'esigenza non temporanea del committente, nonché ad eludere la delimitazione temporale tipica del lavoro a progetto e, quindi, in tal caso è opportuno che la prova dei requisiti di legittimità dei singoli contratti e, cioè, la prova della sussistenza dei diversi progetti, sia particolarmente rigorosa.

Riguardo alla specificità del progetto, il parere n. 17/2010 sottolinea che il contratto non può essere standardizzato per una pluralità di fini, ma deve essere adeguatamente descritto e rivolgersi alla specifica attività svolta, indicando con puntualità l'obiettivo che si intende raggiungere e le attività funzionali per il suo raggiungimento, richiedendo un'articolazione strutturata di fasi e tempi di lavoro, un'attività precisa cui inerisce un chiaro risultato finale.

Con il parere in oggetto, la Fondazione ha, poi, evidenziato anche le novità introdotte in materia di mini-collaborazioni coordinate e continuative, con o senza progetto. Sono state ricondotte in tale fattispecie anche le collaborazioni di durata non superiore a 240 ore annue, rese nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona. Inoltre, è stata analizzata l’applicazione dei nuovi termini decadenziali previsti per l’impugnazione del licenziamento anche al collaboratore che voglia contestare il recesso del committente e l’introduzione di una sanzione penale per i committenti che omettano di versare le ritenute previdenziali operate sui compensi dei collaboratori.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Sì a minicollaborazioni per cura e assistenza – Cirioli

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