Le libertà del professionista comunitario
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 23 marzo 2010
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Con l'ok definitivo del Consiglio dei ministri al decreto di recepimento della Direttiva servizi, ex Direttiva Bolkestein 2006/123, vengono introdotte, per i professionisti, importanti novità relativamente a settori generali come gli studi multidisciplinari, la pubblicità, l'assicurazione professionale.
Il principio ispiratore del decreto, in linea con la Direttiva comunitaria, è quello della libertà dei prestatori, con restrizioni in casi eccezionali. Libertà, quindi, di costituire studi multidisciplinari, salvo nei casi in cui, per le professioni regolamentate, non sia necessario stabilire alcuni limiti a tutela del rispetto delle norme di deontologia di ogni professione. Libertà anche nelle comunicazioni commerciali; possibile, comunque, anche qualche restrizione per le professioni regolamentate in presenza di motivi imperativi di interesse generale e se funzionali a garantire principi di non discriminazione e proporzionalità. Libertà anche sulla disciplina dei codici deontologici i quali, tuttavia, dovranno uniformarsi al diritto comunitario. Per quel che riguarda l'assicurazione professionale valgono, infine, le norme dello Stato di destinazione salvo alcune attenuazioni.
Altra interessante misura è la previsione del principio del divieto di discriminazione a rovescio: al professionista non possono essere richiesti requisiti o procedure più stringenti rispetto a quelle cui è sottoposto un cittadino comunitario che, in nome della libera circolazione, esercita, nel nostro Paese, beneficiando delle regole meno vincolanti dello Stato di origine.
Il principio ispiratore del decreto, in linea con la Direttiva comunitaria, è quello della libertà dei prestatori, con restrizioni in casi eccezionali. Libertà, quindi, di costituire studi multidisciplinari, salvo nei casi in cui, per le professioni regolamentate, non sia necessario stabilire alcuni limiti a tutela del rispetto delle norme di deontologia di ogni professione. Libertà anche nelle comunicazioni commerciali; possibile, comunque, anche qualche restrizione per le professioni regolamentate in presenza di motivi imperativi di interesse generale e se funzionali a garantire principi di non discriminazione e proporzionalità. Libertà anche sulla disciplina dei codici deontologici i quali, tuttavia, dovranno uniformarsi al diritto comunitario. Per quel che riguarda l'assicurazione professionale valgono, infine, le norme dello Stato di destinazione salvo alcune attenuazioni.
Altra interessante misura è la previsione del principio del divieto di discriminazione a rovescio: al professionista non possono essere richiesti requisiti o procedure più stringenti rispetto a quelle cui è sottoposto un cittadino comunitario che, in nome della libera circolazione, esercita, nel nostro Paese, beneficiando delle regole meno vincolanti dello Stato di origine.
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