Le lavorazioni agricole perdono il forfait

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La circolare agenziale n. 6, del 16 febbraio 2005, precisa che il nuovo regime fiscale ai fini Iva di cui all’articolo 34-bis del Dpr n. 633/72, è applicabile alle sole prestazioni di servizi rese utilizzando in prevalenza attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola.

Conseguentemente, la detrazione Iva forfettizzata non s’estende alle cessioni di prodotti diversi da quelli compresi nella Parte prima della Tabella A, allegata al richiamato decreto presidenziale.  

Il passaggio al regime di detrazione forfettizzato comporta l'obbligo di eseguire la rettifica della detrazione dell'imposta già operata nei modi ordinari per i beni, anche ammortizzabili, acquistati da terzi e non ancora ceduti o utilizzati alla data dell'1 gennaio 2004; la rettifica va  effettuata nella dichiarazione Iva relativa al 2004.

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