Le istruzioni INPS sulla NASpI

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Con circolare n. 94 del 12 maggio 2015, l’INPS ha fornito le attese istruzioni relative all’indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

La circolare si sofferma su:

- destinatari;

- requisiti;

- calcolo e misura;

- durata della prestazione;

- presentazione della domanda;

- decorrenza della prestazione;

- condizionalità;

- incentivo all’autoimprenditorialità;

- nuova attività lavorativa in corso di prestazione;

- nuovo rapporto di lavoro subordinato e autonomo;

- comunicazione dei redditi presunti in occasione di nuovo anno e svolgimento di più attività lavorative in concomitanza di percezione della NASpI;

- decadenza dalla prestazione.

Termine per la presentazione della domanda

Interessante è la specifica in forza della quale il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla:

- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;

- data di cessazione del periodo di maternità indennizzato quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;

- data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;

- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito, a nulla influendo eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);

- data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

- trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.

Inoltre, nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

In caso, invece, di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 37 - Le assenze ampliano la base Naspi - Cannioto, Maccarone

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