Le istruzioni INPGI sullo sgravio contributivo per la contrattazione di 2° livello
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 29 ottobre 2014
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Con circolare n. 6 del 27 ottobre 2014, l’INPGI ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro con personale assicurato presso l’INPGI dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007.
Importi
Con riguardo all’entità dello sgravio, l’Istituto ricorda che gli importi comunicati dall’INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione; nel caso in cui le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.Viene precisato, altresì, che:
- per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;
- la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’art.1, c. 1175, Legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Conguaglio
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l’INPGI – abbiano, a suo tempo, presentato un’apposita domanda all’INPS e siano stati ammessi allo sgravio per l’anno 2013 opereranno come segue:- determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;
- riporteranno il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” - “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Qualora la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi.
Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di dicembre 2014.
I datori di lavoro che per diversi motivi non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all’Istituto – entro e non oltre il 16/01/2015 - apposita istanza di rimborso.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Conclude la circolare sottolineando che le aziende che non hanno presentato all’INPS un'apposita domanda per i giornalisti iscritti all’INPGI, anche se autorizzate da tale ente ad operare lo sgravio per il resto del personale dipendente (assicurato in altri enti/gestioni previdenziali), non potranno usufruire del beneficio contributivo a valere sulla contribuzione dovuta all’INPGI.
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