Le indicazioni per Ias e telefonia

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L’agenzia delle Entrate, con le risoluzioni n. 216 e n. 217 del 10 agosto risposto a due specifiche istanze di interpello relative all’applicazione dei principi Ias, presentate da due società del settore della telefonia. Per quanto riguarda la prima risoluzione, la società chiedeva chiarimenti in merito alla correttezza fiscale del nuovo trattamento contabile riservato ai costi di fidelizzazione della clientela, sostenuti e ammortizzati dalla stessa, nel corso del periodo di durata del contratto commerciale, secondo il principio contabile internazionale Ias 38, paragrafo questo caso, l’Agenzia è stata  concorde con la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante.  Per quanto riguarda la seconda risoluzione, la società istante chiedeva chiarimenti circa la valenza fiscale della nuova prassi contabile adottata a seguito del passaggio ai principi contabili internazionali sui ricavi derivanti alla stessa dall’attivazione dei servizi telefonici.  Secondo il principio Ias 18, la società ha infatti modificato l’imputazione a conto economico dei suddetti ricavi, “spalmandoli” su più esercizi sulla base della natura e del valore dei benefici forniti al cliente. In questo caso l’Agenzia ha chiarito che il metodo di contabilizzazione adottato dalla società non può trovare rilevanza fiscale. Di tutt’altro argomento si occupa la risoluzione n. 219 sempre del 10 agosto, in cui le Entrate, riguardo le prestazioni assistenziali fornite dai Comuni attraverso le onlus, ha chiarito che sono esenti da Iva anche le prestazioni rese attraverso “unità di strada “, costituite da veicoli attrezzati e personale specializzato, e dedicate ad aiutare donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

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