Le domande per la sesta salvaguardia entro il 5 gennaio 2015

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 27 del 7 novembre 2014, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze relative alla c.d. sesta salvaguardia.

Per gli aspetti di competenza delle Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) dell’articolo 2, comma 1, della Legge n. 147/2014.

I suddetti lavoratori devono presentare le richieste entro il 5 gennaio 2015, secondo le modalità di seguito illustrate.

Per i soggetti di cui alla lettera c):

- l’istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la DTL innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

- negli altri casi, l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore.

Per i soggetti di cui alla lettera d), l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza dell'istante.

Per i soggetti di cui alla lettera e), l’istanza deve essere presentata presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Le domande dovranno, inoltre, essere trasmesse – utilizzando la modulistica allegata alla circolare stessa - dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (patronati, consulenti del lavoro e dottori commercialisti che curano gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale), alle competenti DTL, all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime o all'indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, tramite Raccomandata A/R.
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