Le cessioni di quote perfezionate dai commercialisti non necessitano dell’autentica notarile sulla firma digitale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 dicembre 2011
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La Legge di stabilità recentemente approvata, al suo articolo 14, comma 8, introduce un’interpretazione autentica in materia di cessione di quote e sottoscrizione digitale precisando che, nel caso di cessioni di quote di Srl di cui all’articolo 36, comma 1-bis del Decreto legge 112/2008 - cessioni, cioè, perfezionate dai commercialisti – non è necessario che la firma digitale venga autenticata dal notaio; l’atto di trasferimento, in questi casi, opera in deroga all’articolo 2470, comma 2 del Codice civile.
Con detto intervento il legislatore chiarisce il dubbio interpretativo che era sorto in conseguenza di una poco chiara formulazione normativa sul punto e dopo che alcuni conservatori del registro non avevano dato seguito alla richiesta di iscrizione delle cessioni di quote sottoscritte solo digitalmente e senza autentica notarile.
Sempre in materia di cessione di quote, si segnala che a partire dal 1° gennaio 2012, le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni non qualificate sono assoggettate a imposta sostitutiva del 20% e non più, quindi, alla percentuale del 12,5%. Questo incremento riguarda le cessioni realizzate dal 1° gennaio 2012.
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