Le accise sulla birra dal 2024

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Le accise sulla birra dal 2024

Con circolare n. 1 del 2024 pubblicata il 10 gennaio 2024 dalla direzione accise dell'Agenzia delle Dogane si comunicano le imposte a cui sarà soggetta la produzione di birra da parte dei birrifici nel 2024.

Il documento rammenta che fino al 31 dicembre 2023 sono state in vigore le seguenti misure:

  • l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 ossia con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (riduzione di accisa del 50% nel 2022 e del 40% nel 2023);
  • le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (30% per produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri; 20% per produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri);
  • l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. Il grado-Plato è un'unità di misura della densità di un fluido che esprime la concentrazione di zuccheri disciolti in una soluzione liquida.

Settore birra, accise dal 2024

Dal 2024 – informa la circolare n. 1 del 10 gennaio 2024 delle Dogane - troverà applicazione un nuovo regime impositivo.

L’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 diventa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato

Per i microbirrifici e piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l’aliquota normale di accisa viene ridotta del 40 per cento.

Per le fabbriche di birra con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Obblighi dichiarativi

Il documento di prassi delle Dogane fa presente che per i birrifici con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri il venir meno dei benefici in essere non contempla il fatto che non siano obbligati, per il 2023, agli obblighi individuati dai commi 4 e 5 dell’articolo 10- bis del decreto Mef 4 giugno 2019.

Dunque, entro il 31 gennaio 2024 va presentata:

  • una dichiarazione riepilogativa riportante il volume della birra complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della birra immesso in consumo nel medesimo anno, con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata;

Alla dichiarazione riepilogativa sono tenuti anche i depositari autorizzati delle fabbriche di birra che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sempre entro il 31 gennaio 2024.

Allegati

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