Compensazione crediti fiscali con nuove regole dal 1° luglio

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Compensazione crediti fiscali con nuove regole dal 1° luglio

La Legge di bilancio 2024 ha inserito delle novità di rilievo in materia di compensazione dei crediti fiscali.

Infatti, contiene misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti.

Due sono le novità in materia di compensazione dei crediti:

  • la prima, riguarda i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro;
  • la seconda, riguarda l’impiego delle eccedenze Inail e Inps, per le quali si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
NOTA BENE: Entrambe le disposizioni decorrono dal 1° luglio 2024.

Vediamo in dettaglio le nuove regole sulle compensazioni

Ldb 2024, nuova preclusione alla compensazione orizzontale dei crediti fiscali

La lettera b) del comma 7, dell’articolo 23, sancisce che “In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma".

ATTENZIONE: Al divieto sulle compensazioni, in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, commi 49-ter e 49-quater, del Dl n. 223/2006.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo della norma, non potranno avvalersi della compensazione orizzontale dei crediti fiscali i contribuenti destinatari:

  • di iscrizioni a ruolo per “imposte erariali” e relativi accessori,
  • di avvisi di accertamento esecutivi affidati agli agenti della riscossione, per importi complessivamente superiori a 100 mila euro.

Successivamente è intervenuto il Decreto Agevolazioni fiscali che ha riscritto la disposizione prevista dalla Legge di bilancio 2024, precisando che le iscrizioni a ruolo e i carichi affidati agli agenti della riscossione devono riguardare atti emessi dall'Agenzia delle entrate, ricomprendendo anche gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti.

Ai suddetti contribuenti, dunque, si applicano le disposizioni del Decreto legge n. 223/2006, in base alle quali l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, modello F24, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili (comma 49-ter).

Inoltre, se, dopo il controllo, i crediti indicati nei modelli F24 presentati, si rivelano in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa (comma, 49-quater).

Queste nuove regole sulla compensazione si aggiungono a quelle già esistenti e regolate dall’articolo 31 del Decreto legge n. 78/2010, che vieta la compensazione dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Le nuove norme divergono comunque dalle regole già in vigore, in quanto la nuova preclusione dovrebbe operare per l'intero importo dei crediti fiscali del contribuente, anche se superiore a quello dei debiti iscritti a ruolo; mentre, l’articolo 31 citato, preclude la compensazione solo “fino a concorrenza dell'importo dei debiti” tributari iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

Bisognerà, adesso, vedere come le nuove regole sul divieto alla compensazione in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro possano conciliarsi con l’attuale norma in vigore.

LdB 2024, compensazione dei contributi INPS con i crediti fiscali e con i premi Inail

Nel Ddl di bilancio per il 2024 viene stabilito, inoltre, che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
ATTENZIONE: Tra i crediti fiscali di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS si fanno rientrare anche quelli derivanti da Superbonus o altri bonus edilizi.

Per un approfondimento delle novità in materia di Superbonus e bonus edilizi si rinvia al post: “Bonus edilizi, stretta fiscale dalla Legge di bilancio 2024”.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Le istruzioni operative circa le suddette compensazioni tra crediti fiscali anche da Superbonus e contributi INPS e INAIL dovranno, comunque, essere confermate con provvedimenti delle Entrate e dell'INPS e INAIL.

NOTA BENE: Per evitare problematiche o utilizzo di crediti fiscali fittizi, la compensazione tramite F24 di cui sopra potrà esercitarsi esclusivamente online dal 1° luglio 2024, utilizzando i servizi telematici dedicati dell'Agenzia delle Entrate per l'effettuazione, appunto, di questo tipo di versamenti.
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