L’avviso salva gli atti societari

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La corte di Cassazione, con la sentenza n. 15672 del 13 luglio 2007, è intervenuta nel procedimento avviato dal socio di una Srl che aveva chiesto l’annullamento della delibera assembleare di aumento di capitale, sostenendo che l’avviso di convocazione non gli era stato comunicato e la delibera era stata approvata dai soci di maggioranza per comprimere le ragioni della minoranza e perseguire interessi extra-sociali. Secondo il ricorso del socio, l’avviso di convocazione deve essere considerato un atto unilaterale ricettizio, con effetti che non possono realizzarsi fino a quando non sia arrivato a conoscenza del destinatario. Per , però, l’avviso di convocazione non può essere considerato come un atto a sé stante, di cui si deve verificare l’idoneità a produrre effetti, ma come un momento del procedimento assembleare. Inoltre, se l’amministratore ha l’obbligo di spedire l’avviso di convocazione dell’assemblea all’indirizzo indicato nel libro soci, anche il socio ha l’onere di fornire l’indicazione da inserire nel libro soci stesso e non può pretendere che gli siano recapitati avvisi in un luogo diverso dal domicilio da lui stesso indicato. Le eventuali inesattezze di tali indicazioni si risolvono, dunque, in un danno per lo stesso socio. L’importante è che l’avviso sia spedito almeno 8 giorni prima e non che sia ricevuto.

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