L’avviso deve essere sempre accompagnato dall’atto assunto come termine di comparazione

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Con ordinanza n. 3262 depositata l’11 febbraio 2013, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva annullato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro eseguiti, con riferimento ad una compravendita immobiliare, prendendo come termine di comparazione gli atti di trasferimento similari avvenuti non oltre il triennio precedente.

Il contribuente si era difeso sostenendo l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto nell’avviso non era stato materialmente allegato l'atto pubblico di compravendita, da lui non conosciuto, assunto come termine di paragone.

Doglianza, questa, ritenuta fondata sia dai giudici di merito che da quelli di legittimità; questi ultimi, in particolare, nel testo del provvedimento richiamato hanno precisato che “la menzione del criterio astratto su cui si fonda la verifica e la specificazione degli estremi dell'atto assunto quale termine di comparazione soddisfano l'onere di motivare l'avviso di rettifica, ma non sollevano l'Ufficio dal diverso ed ulteriore onere di allegare, ove la motivazione abbia un contenuto comparativo, l'atto assunto quale termine di comparazione”.
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