Lavoro portuale: nuovi codici di autorizzazione CIGO e CIGS

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Lavoro portuale: nuovi codici di autorizzazione CIGO e CIGS

Con il messaggio n. 1167 del 19 marzo 2024, l’Inps fornisce chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi dei datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, costituiti in forma di società cooperativa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

L’Istituto Previdenziale, altresì, illustra i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle cooperative in argomento utilizzabili a partire da aprile 2024.

Riforma degli ammortizzatori sociali

A partire dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo e i medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa sono ricompresi nel campo di applicazione delle tutele CIGS e FIS.

Con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023, l’Inps ha illustrato gli aspetti di natura contributiva afferenti ai datori di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale e ha chiarito l’assetto contributivo in materia di integrazioni salariali dei medesimi datori di lavoro costituiti in forma di cooperativa, a seguito delle modifiche apportate in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterale.

Le predette cooperative sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS a decorrere dal periodo di competenza gennaio 2024.

Contributo FIS

Le società cooperative in trattazione, contrassegnate attualmente dal codice di autorizzazione “4B” (datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale) se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS.

Il contributo ordinario è pari:

  • allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore);
  • allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

Le aliquote del contributo di finanziamento del FIS sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.

Contributo CIGS

Rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i datori di lavoro attualmente contraddistinti dal codice di autorizzazione “4B” e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Il contributo ordinario CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.

Nuovi codici di autorizzazione

L’Inps rende nota l'eliminazione a livello centrale del codice di autorizzazione “4B” e la contestuale assegnazione dei codici di autorizzazione “4A” e “0J” a decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024”.

Regolarizzazione 

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di: <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
    • M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
    • M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
    • M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;
    • L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

NOTA BENE: La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

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