Lavoro nero, sanzioni aumentate dal 1° gennaio 2019

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Lavoro nero, sanzioni aumentate dal 1° gennaio 2019

Dal 1° gennaio 2019, aumentano le sanzioni per impiego di manodopera “in nero”. Da quest’anno, infatti, lievitano del 20% le sanzioni a carico di quei datori di lavoro che utilizzano lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego. Ma non solo. L’aumento predetto scatta anche in caso di mancata comunicazione del distacco transnazionale, per la somministrazione irregolare di lavoro e in ipotesi di inosservanza delle norme sull’orario di lavoro.

Le prime indicazioni operative sono state fornite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 14 gennaio 2019.

Lavoro nero, quali sono le sanzioni che aumentano?

La Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) all’art. 1, co. 445 ha introdotto nuove disposizioni che aumentato le sanzioni per tutti quei datori di lavoro non in regola con i propri dipendenti. 

La norma, in particolare, prevede:

  • alcuni aumenti che si applicano già dal 1° gennaio 2019;
  • altri, con un incremento del 20%, che valgono solo dopo l’adozione del relativo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2019, sono aumentati del 20%:

  • gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero;
  • gli importi dovuti per le violazioni sanzionate ex art. 18, D.Lgs. n. 276/2003. Si tratta, in particolare, di somministrazione ed appalti privi dei requisiti ex art. 29, comma 1 ed ai distacchi illeciti ex art. 30.

Lavoro nero, di quanto aumentano le sanzioni

Conti alla mano, nel caso delle violazioni in materia di lavoro nero, le sanzioni previste, che vanno da 1.500 euro a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo:

  • sono aumentate, rispettivamente, a 1.800 euro ed a 10.800 euro. Mentre, per lavoro nero da 31 a 60 giorni, il range delle sanzioni minime e massime - da 3.000 euro a 18.000 euro - diventa pari ad 3.600 euro e 21.600 euro. Se il lavoro nero supera i 60 giorni, il datore di lavoro è sanzionato con un importo che va da 7.200 euro ad 43.200 euro (prima gli importi sanzionatori andavano da 6.000 euro a 36.000 euro).

Viceversa, nel caso delle violazioni sanzionate ex art. 18, D.Lgs. n. 276/2003, l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro.  Secondo i nuovi termini, la sanzione non potrà comunque essere inferiore a 6.000 euro e superiore a 60.000 euro. Analoga sanzione è posta anche a carico dell’utilizzatore.

Anche le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale di lavoratori subiscono l’aumento del 20%, che va da 150 a 500 euro per lavoratore interessato, nonché da 500 e 3mila euro ad addetto per il quale non sia avvenuta la regolare conservazione dei documenti.

Altre sanzioni aumentante riguardano l’art. 18-bis, co. 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2003, in materia di violazioni nella durata massima dell’orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e ferie. In tali casi, le sanzioni da 200 euro a 9.000 euro, a seconda anche del numero dei lavoratori, dal 1° gennaio 2019 saranno aumentate del 20%.

Infine, aumentano invece del 10% gli importi – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019 - per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale, ex D.Lgs. n. 81/2008.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 7 dicembre 2018 - Legge di Bilancio 2019, inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro – Schiavone

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