Lavoro domestico, agenzie per il Lavoro: nuovo servizio INPS per le deleghe
Pubblicato il 17 settembre 2024
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L’INPS ha rilasciato un nuovo servizio per l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all'attività di intermediazione.
Lo rende noto lo stesso Istituto con il messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024.
Lavoro domestico: gestione delle deleghe per i professionisti
L’INPS (circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011 e messaggio n. 465 del 31 gennaio 2017), nel delineare il sistema di identificazione dei soggetti abilitati a operare nei confronti dell’Istituto in qualità di datori di lavoro o intermediari autorizzati, ha comunicato il rilascio delle funzionalità per la gestione delle deleghe per il lavoro domestico:
- per i consulenti del lavoro;
- per gli altri professionisti abilitati ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 12/1979;
- per le associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico.
Lavoro domestico: gestione delle deleghe per le agenzie per il Lavoro
Le agenzie per il Lavoro autorizzate all'attività di intermediazione possono svolgere, nell’ambito del lavoro domestico, attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e, su richiesta del committente, inviare tutte le comunicazioni (di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro domestico) relative alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione.
Considerando che tali comunicazioni devono essere trasmesse unicamente all’INPS, con il messaggio n. 3025 del 13 settembre 2024, si comunica il rilascio di un nuovo servizio online per l’inserimento delle deleghe dei datori di lavoro domestico a favore delle agenzie per il Lavoro autorizzate all'attività di intermediazione.
Inoltre, fa presente l’INPS, l’accesso al servizio denominato "comunicazione bidirezionale" è stato esteso alle agenzie per il Lavoro autorizzate all'attività di intermediazione.
Le agenzie per il Lavoro possono accedere ai servizi on line previa autenticazione mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
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