Lavoro autonomo non imprenditoriale, misure di tutela. Lavoro agile, riepilogo della norma
Pubblicato il 24 maggio 2018
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Con la circolare dell’11 maggio 2018, n. 69, l’INPS ha fornito alcune istruzioni operative in merito alle previsioni in materia di previdenza, gravidanza, malattia e infortunio stabilite per i lavoratori autonomi nella legge del 22 maggio 2017, n. 81 (G.U. n. 135 del 13 giugno 2017).
Oltre alle disposizioni di matrice previdenziale, richiamate nella circolare in questione, è utile riepilogare la disciplina completa sul lavoro autonomo, al fine di avere un quadro completo circa il sistema di tutele e di garanzie previste per questa fascia di lavoratori, nonché quella sul lavoro agile, destinata ai lavoratori subordinati e contenuta nella medesima legge.
La disciplina normativa del lavoro autonomo
La legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, disciplina al Capo I, dall’articolo 1 all’articolo 17, la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, regolamentando ex novo l’utilizzo delle prestazioni d’opera di cui all’articolo 2222 c.c., attivate nelle seguenti modalità:
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sotto forma di prestazione occasionale;
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sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata;
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in caso di titolarità di partita IVA da parte del libero professionista.
In dettaglio, con la legge n. 81/2017, sono stati previsti per i lavoratori interessati un sistema di diritti e di welfare in grado di garantire loro maggiori garanzie: la circolare qui esaminata, come si vedrà, specifica alcune di tali misure, afferenti all’ambito della tutela previdenziale dei lavoratori autonomi.
Le nuove tutele per i lavoratori autonomi
Come anticipato, la legge n. 81/2017, da un lato, ha l’obiettivo di introdurre un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale, dall'altro, di sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Ecco di seguito i principali punti relativi al lavoro autonomo in cui si articola la normativa:
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tutela contrattuale: si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta;
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estensione della cd. DIS-COLL: dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL è divenuta strutturale ed è riconosciuta, oltre ai collaboratori coordinati e continuativi, anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data;
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congedo parentale: dall'1 gennaio 2017, è riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata;
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deducibilità delle spese per formazione e aggiornamento professionale: entro il limite annuo di 10.000 euro (5.000 euro per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente);
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deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo, fornita da forme assicurative o di solidarietà;
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istituzione di uno sportello per il lavoro autonomo presso i centri per l’impiego;
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appalti per prestazioni di servizi e consulenza: le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca.
Il lavoro agile (o smart working)
Come anticipato, il Capo II della legge in commento è dedicato al lavoro agile, o "smart working", inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa di natura subordinata, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.
Segnatamente, la prestazione lavorativa può essere eseguita in parte all'interno di locali aziendali, in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Fondamentale per regolarmentare l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità “smart working” è l’accordo tra azienda e lavoratore.
Tale accordo, stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, disciplina infatti l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Ulteriormente, l'accordo fissa i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Da ultimo, si precisa che il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, verso i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
L’ambito di applicazione della nuova disciplina specificato dalla circolare n. 69/2018
La circolare INPS n. 69/2018 chiarisce che la normativa riformata sopra citata si estende ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III, libro V, del Codice Civile.
Di conseguenza, si applica innanzitutto alle prestazioni lavorative da lavoro autonomo, così come definito dall’articolo 2222 c.c., cioè quei rapporti nei quali il soggetto si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
In primo luogo, come sopra specificato, dunque, la riforma del lavoro autonomo ha interessato i titolari di Partita Iva e le collaborazioni coordinate continuative.
A tale proposito, la legge n. 81/2017 ha novellato l’art. 409, comma 3, del codice di procedura civile che disciplina queste ultime, qualificando la collaborazione come “coordinata” e “continuativa” quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il prestatore organizza in modo autonomo l’attività lavorativa.
Ulteriormente, rientrano nell’ambito applicativo della normativa in questione le professioni intellettuali (art. 2229 c.c.), il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) e i rapporti destinatari di disciplina speciale, mentre ne sono esclusi gli imprenditori, vale a dire, ai sensi dell’art. 2082 c.c., chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Ancora, la nuova regolamentazione del lavoro autonomo non si applica a coloro che, ai sensi dell’articolo 2083 c.c., debbono considerarsi “piccoli imprenditori”, vale a dire i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
NB! In definitiva, oltre alle collaborazioni coordinate e continuative, rientrano nell’ambito di applicazione della legge:
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La tutela previdenziale dei lavoratori autonomi
Come annunciato, la circolare richiama le disposizioni di tutela previdenziale a favore di tutti i lavoratori non legati da un vincolo di subordinazione la cui attività, pur svolta in modo continuativo presso un committente, è autonoma e non organizzata in forma di impresa.
In particolare, la circolare evidenzia le seguenti tutele previste dalla legge n. 81/2017:
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l’articolo 7 prevede l’ampliamento dei requisiti contributivi per l’accesso all’indennità di disoccupazione (c.d. Dis-coll), ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi di ricerca e assegnisti;
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per gli iscritti alla Gestione separata (non titolari di pensione o assicurati presso altra contribuzione previdenziale obbligatoria), vi è il diritto al congedo parentale pari a sei mesi complessivi;
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per tutti gli iscritti alla Gestione separata è prevista l’equiparazione alla degenza ospedaliera dei periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che, comunque, comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento;
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previsione dell’astensione obbligatoria per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata;
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sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare;
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in caso di maternità, possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave
Una ulteriore forma di tutela stabilita dalla legge e richiamata nella circolare INPS è che, in caso di eventi che non permettono la normale attività lavorativa, è possibile sospendere il versamento dei contributi.
In particolare, è stata introdotta la possibilità, nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, di sospendere il versamento contributivo, per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni.
Al termine della sospensione, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Come noto, l’obbligo contributivo è in capo ai seguenti soggetti:
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al professionista, se titolare di partita IVA o associato;
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al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.
Pertanto, nel caso di malattia o infortunio grave il committente deve procedere nel seguente modo:
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inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
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sospendere il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente);
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effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Analogamente, nel caso di malattia o infortunio grave il professionista deve compiere le seguenti azioni:
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indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
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sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
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presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
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effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
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