Lavoro autonomo/smart working: sospensione versamento contributivo in caso di malattia grave
Pubblicato il 14 maggio 2018
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Come chiarito dall’INPS, con circolare n. 69 dell’11 maggio 2018, rientrano nell’ambito di applicazione della Legge n. 81/2017 (meglio conosciuta come Jobs Act dei Lavoratori autonomi e smart working) le professioni intellettuali “regolamentate”, per le quali è prevista l’iscrizione ad un albo, e le professioni intellettuali “non regolamentate”.
Con particolare riferimento alla possibilità di sospendere i versamenti contributivi in caso di malattia o infortunio grave tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, l’Istituto ha chiarito che tale sospensione opera per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni.
Al termine della sospensione, il lavoratore è, però, tenuto a versare i contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
In assenza di specifica indicazione normativa, le disposizioni in questione interessano sia i titolari di partita IVA sia i collaboratori coordinati e continuativi e, poiché l’obbligo contributivo è in capo:
- al professionista, se titolare di partita IVA o associato;
- al committente, se il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa, con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo;
nel caso di specie il committente deve:
- inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1;
- sospendere il versamento della contribuzione sia a carico del collaboratore che a carico dell’azienda committente;
- effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento;
mentre il professionista deve:
- indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa;
- sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione);
- presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale;
- effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
- eDotto.com – Edicola del 14 giugno 2017 – In Gazzetta Jobs Act lavoratori autonomi e smart working – Schiavone
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