Lavoro a turni variabile, orario fisso negato in caso di congedo parentale
Pubblicato il 26 settembre 2019
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il lavoratore che svolge un lavoro a turni, caratterizzato da orari variabili, può richiedere al proprio datore di lavoro un orario fisso durante il periodo di congedo parentale per prendersi cura della propria famiglia? Alla domanda hanno dato risposta i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza C-366/18 del 18 settembre 2019.
Variazione orario di lavoro, il diritto spagnolo
Sul punto, la CGUE ricorda che:
- ai sensi dell’art. 34, paragrafo 8, dello Statuto dei lavoratori spagnolo, “il lavoratore ha il diritto di modificare la durata e la distribuzione dell’orario di lavoro per rendere effettivo il diritto di conciliare vita personale, vita familiare e vita professionale, secondo le modalità stabilite nel contratto collettivo o concordate con il datore di lavoro nel rispetto, in ogni caso, di quanto previsto da tale contratto collettivo”;
- ai sensi dell’art. 37, paragrafo 6, dello stesso Statuto, “chiunque si occupi direttamente, per motivi di tutela legale, di un minore di età inferiore a dodici anni o di una persona affetta da disabilità che non esercita un’attività retribuita ha diritto a una riduzione dell’orario di lavoro quotidiano pari nel minimo a un ottavo e nel massimo alla metà della durata del medesimo, con corrispondente riduzione della retribuzione. Lo stesso diritto è concesso a chiunque debba occuparsi direttamente di un membro della sua famiglia fino al secondo grado o affini che, a causa della sua età, di un infortunio o di una malattia, non può prendersi cura di sé medesimo e non esercita attività retribuita”.
Lavoro a turni variabile, possibile solo una riduzione dell’orario
Le richieste del lavoratore, volte a ottenere un orario fisso per prendersi cura dei figli in attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, non sono state accolte dal datore di lavoro.
Considerato che anche il contratto collettivo applicato al lavoratore nulla dispone in merito, il giudice ha deciso di risolvere la controversia in base alle norme applicabili. Pertanto, la domanda del lavoratore è stata respinta ma lo stesso ha il diritto di ottenere, al fine di conciliare la vita familiare e la vita professionale, una riduzione dell’orario di lavoro quotidiano e una riduzione proporzionale della retribuzione.
In definitiva, in tema di congedo parentale non sarebbe prevista la possibilità per il lavoratore di chiedere una fascia oraria diversa, senza che il suo orario di lavoro e la sua retribuzione siano ridotti. Tuttavia, qualora l’attività produttiva si svolga nel corso di una fascia oraria più ampia rispetto a quella normalmente prestata, sarebbe possibile, senza ridurre il monte orario, adottare tempistiche lavorative compatibili con le esigenze familiari.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: