Lavori estivi pagati con il voucher

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Le prestazioni occasionali, rimaste finora senza tutela, trovano ora una concreta possibilità di regolarizzazione. In base alle norme legislative introdotte dal Dlgs 276/2003, e più volte modificate dalla legge n. 33/2009, queste forme di lavoro occasionale non riconducibili a veri contratti di lavoro, in quanto svolte in forma saltuaria e quindi prive di stabilità, trovano maggiore possibilità di inquadramento, così da poter essere utilizzate soprattutto nel settore del turismo e dei servizi. Il punto di forza di questa tipologia di lavoro è da ricercare proprio nella gestione amministrativa semplificata del rapporto, nella flessibilità dell’utilizzo e nella copertura previdenziale e assistenziale unita all’esonero fiscale. A tutto ciò si deve aggiungere la modalità di remunerazione attraverso il voucher, che potrebbe essere il vero volano per regolarizzare molte prestazioni occasionali facendole e uscire dal sommerso. Questo sistema di remunerazione appare del tutto singolare: il committente beneficia della prestazione acquisita, in via preventiva, utilizzando indifferentemente la procedura cartacea piuttosto che quella telematica, e pagando un buono il cui valore nominale è di 10 euro, di cui 7,5 andranno al lavoratore. Il valore nominale è, infatti, comprensivo della contribuzione Inps, Inail e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio. L’articolo 70 del citato Dlgs 276, individua gli ambiti in cui è possibile l’utilizzo del lavoro accessorio remunerato attraverso i voucher, ma vi sono anche delle eccezioni che riguardano i giovani con meno di 25 anni iscritti ad un ciclo di studi o i pensionati. Solo per il 2009, in via sperimentale, sono stati inseriti tra i potenziali prestatori, nel limite massimo di 3mila euro per anno solare, i percettori di prestazioni integrative del reddito o con sostegno al reddito. Il lavoro accessorio è previsto anche nel caso di impresa familiare, ma pure in questo caso il legislatore ha deciso un limite all’utilizzo dell’istituto fino ad un compenso pari a 5mila euro per ogni committente nell’anno solare.
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