Lavoratrici. Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 12 giugno 2014
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Ha il primo obiettivo, in linea con il dettato europeo, di promuovere la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale sostenendo la creazione e lo sviluppo dell’impresa, il Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili, del 4 giugno 2014, che avvia il piano finanziamenti per le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste, e le Piccole e medie imprese in rosa (a prevalente partecipazione femminile) (*), rammentando in premessa il dato statistico che le imprese al femminile sono una realtà capillarmente diffusa in Italia, dove le imprenditrici e lavoratrici autonome rappresentano il 16% delle donne occupate, a fronte di una media europea del 10% (**).
Una sezione del Testo accenna alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Ad annunciare l’intesa é stato un Comunicato stampa congiunto - Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, Ministero dello Sviluppo Economico, Abi, Confindustria, Confapi, Rete Imprese Italia, Alleanza della Cooperative Italiane – pubblicato nel sito Internet del Ministero firmatario.
COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO.
Si tratta, nello specifico, di un piano di interventi volti a sostenere l’accesso al credito di oltre 1.400.000 PMI a prevalente partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome, attraverso:
- l’attivazione di specifici plafond bancari per nuovi investimenti;
- l’avvio di nuove attività che potranno beneficiare della garanzia dello Stato.
Gli Istituti bancari e gli intermediari finanziari aderenti indicheranno il plafond finanziario dedicato (articolo 2), che può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione a specifiche linee di intervento, quali:
•“Investiamo nelle donne” – finanziamenti per realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
•“Donne in start-up” – finanziamenti per favorire la costituzione di nuove imprese, ovvero l’avvio della libera professione;
•“Donne in ripresa” – finanziamenti per favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
Nell'Intesa è anche prevista la possibilità di sospendere il rimborso dei finanziamenti fino ad un massimo di 12 mesi, nei casi di:
- maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
- grave malattia, anche del convivente o dei figli anche adottivi;
- malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
Le operazioni di sospensione (la cui richiesta è concessa una tantum):
a. determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
b. sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto nel contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive.
I finanziamenti sono concessi a condizioni competitive rispetto alla normale offerta su operazioni simili e con lo stesso grado di rischio. Per di più, beneficiando della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile, il costo del finanziamento potrebbe essere conseguentemente migliorato.
n.b. – I soggetti richiedenti non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate dagli Intermediari finanziari come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti da oltre novanta giorni, né procedure esecutive in corso (c.d. “imprese in bonis”).
Le domande di finanziamento previste nell’Intesa qui a commento, possono essere presentate (articolo 9) entro il termine del 31 dicembre 2015, fissato quale termine di validità dell’Intesa stessa. Le associazioni firmatarie forniranno alle imprese supporto informativo ed assistenza per l’accesso agli strumenti previsti dal Protocollo.
Nota (*) – Per “impresa a prevalente partecipazione femminile” deve intendersi: l’impresa individuale in cui il titolare è una donna; la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci; la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne; le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci.
Nota (**) - A fine dicembre 2013, le imprese a prevalente partecipazione femminile iscritte al Registro delle imprese delle CdC erano oltre un milione e quattrocentomila, rappresentando il 23,6% delle imprese iscritte. Le nuove iscrizioni al Registro di tali imprese è superiore rispetto al totale delle iscrizioni delle altre imprese ed è inoltre in crescita il numero delle società di capitali.
NORMA
Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita dell’imprenditorialità e dell’autoimpiego femminili - 4 giugno 2014
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