Lavoratori stranieri: check list per le domande di nulla osta

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Lavoratori stranieri: check list per le domande di nulla osta

Si approssima la prima deadline del decreto Flussi 2022. Scade, infatti, il 22 marzo 2023 il termine entro il quale è possibile precompilare, sul Portale informatico dedicato (ALI), la domanda di nulla osta all'assunzione, in Italia, di stranieri residenti all'estero.

Quest'anno l'accesso al portale è stato semplificato. Di contro la procedura prevede uno step in più ed è stata implementata la documentazione da allegare alle richieste di nulla osta.

Ma andiamo con ordine e ricordiamo come prepararsi alla scadenza.

Decreto Flussi 2022: domanda di rilascio del nulla osta al lavoro

Il datore di lavoro che vuole ottenere il rilascio del nulla osta al lavoro deve presentare domanda allo Sportello unico immigrazione.

Per il 2023, il rilascio del nulla osta al lavoro avviene fino a concorrenza delle quote complessive massime di ingresso, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, stabilite dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022, cd. decreto Flussi 2022 (cfr. Box 1).

La procedura prevede:

1) l'attivazione preventiva di una procedura di verifica presso i Centri per l'impiego (cfr. Box 2);

2) la precompilazione delle domande fino al 22 marzo 2023, da effettuarsi tramite l’applicativo disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it, dalle 8 alle 20, tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi e allegando la documentazione richiesta, tra cui anche il documento di asseverazione, ove dovuto (cfr. Box 3);

3) la trasmissione, in via telematica, delle istanze dal 27 marzo 2023. Per i lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell’anno, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria le domande possono essere trasmesse dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale. Per tutte le domande il termine finale di trasmissione delle domande è il 31 dicembre 2023, ovvero fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022 (cfr. Box 4).

Consigli pratici - Considerando che le domande saranno accolte secondo una graduatoria stilata in base all'ordine cronologico di invio delle domande, è consigliabile affrettarsi ad eseguire in tempo tutti i passaggi della procedura e tramettere la richiesta già alla data del 27 marzo 2023.

Rilascio del nulla-osta al lavoro: check list del datore di lavoro

Verificare le quote massime di lavoratori stranieri ammessi in Italia (Box 1)

In base al decreto Flussi 2022, la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all'estero ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo è di 82.705 unità, ripartite nel seguente modo:

  • 44.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero;
  • 38.705 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di cui, in particolare, 30.105 unità sono destinate a cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o che stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, 1.000 unità destinate a cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine e 500 destinate, per motivi di lavoro autonomo, a cittadini stranieri appartenenti ad altre categorie.

Le quote sono ripartite dal Ministero del lavoro tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome. In caso di quote significative non utilizzate, il Ministero del Lavoro, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità del mercato del lavoro trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del D.P.C.M. 29 dicembre 2022 nella Gazzetta Ufficiale (26 gennaio 2023).

NOVITÀ: Procedura di verifica presso i Centri per l'impiego (Box 2)

Da quest'anno il datore di lavoro, prima di trasmettere la domanda di nulla osta al lavoro, è tenuto a verificare, presso il Centro per l'Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore residente all'estero.

A tale scopo il datore di lavoro deve inviare una specifica richiesta di personale secondo il modulo predisposto dall’ANPAL (DCS n. 10 del 26 gennaio 2023 e nota operativa n. 17273 del 20 dicembre 2022) e allegare la relativa autocertificazione, quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, alla domanda di nulla osta al lavoro.

Con l'autocertificazione il datore di lavoro dichiara di poter procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l’immigrazione, dando per espletata, da parte del Centro per l’impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, per il verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l’impiego;

b) a seguito del colloquio di selezione e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo;

c) sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.

ATTENZIONE: La verifica di indisponibilità non è richiesta per l'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali (articolo 24 TUI) nei settori agricolo e turistico-alberghiero (articolo 30-quinquies del DPR 394/99) e per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all'estero (articolo 23 TUI).

Precompilazione della domanda (Box 3)

Datori di lavoro e intermediari possono procedere alla precompilazione delle richieste nell'ambito del Portale informatico dedicato (ALI) fino al 22 marzo 2023.

La precompilazione è effettuata tramite l’applicativo disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it, accedendo alla sezione “Compila domande decreto flussi” presente e attiva nel menù a tendina “Sportello Unico Immigrazione” per tutto il periodo della procedura di precompilazione delle istanze relative al decreto flussi e durante il click day.

Attraverso tale sezione sarà possibile compilare le domande e consultare il riepilogo.

Una volta chiusa tale funzionalità, le domande saranno consultabili dalla sezione “Ricerca domande” nel menù a tendina “Sportello Unico Immigrazione” (circolare interministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023, circolare interministeriale di rettifica n. 732 del 01 febbraio 2023 e Manuale operativo).

NOVITÀ: L'accesso alla piattaforma presuppone il possesso di un’identità SPID.

Il meccanismo di accesso al portale informatico dedicato (ALI) è stato semplificato (Ministero dell'Interno, circolare n. 1212 del 24 febbraio 2023 - Avviso pubblicato sul Portale servizi del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione) nel seguente modo:

1) ciascun richiedente può presentare una o più domande (non c'è infatti più un limite massimo di domande);

2) non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura;

3) è prevista la profilazione automatica per le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d'intesa; per le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo (art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022) e per gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.

Una volta entrati nella piattaforma, si dovrà selezionare il modello di interesse in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

• B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana

• BPS - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici

• Z - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo

• LS - Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE

• VA - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

• VB - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

• LS1 - Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

• LS2 - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE

• B2020 - Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale

Alla domanda dovrà essere allegata, all’interno della specifica sezione “Upload Allegati” presente nel Nuovo Portale Servizi ALI, specifica documentazione.

NOTA BENE: Per l'elenco della documentazione da allegare si rinvia al Manuale utente pubblicato sull’home page dell’applicativo. La dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è di 2Mb. Tra i documenti da allegare, si ricorda, oltre alla dichiarazione di verifica presso il centro per l’impiego, anche il documento di asseverazione, ove necessario, rilasciato a seguito di esito positivo delle verifiche di congruità.

Invio delle domande (Box 4)

Le domande possono essere inviate, esclusivamente con le consuete modalità telematiche:

1) dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023 per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, previste agli articoli 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 29 dicembre 2022;

2) dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale per i cittadini di Paesi con i quali, nel corso dell'anno entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (lavoratori di cui all'art.3, comma 1, lett.b) ).

Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di invio.

Il servizio di Help Desk è attivo durante la compilazione e l'inoltro delle domande per fornire assistenza tecnica.

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