Lavoratori precoci. Cosa cambia nel 2018?

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Lavoratori precoci. Cosa cambia nel 2018?

Con la circolare del 23 febbraio 2018, n. 33, l’INPS fornisce chiarimenti ed istruzioni applicative per la presentazione delle istanze di riconoscimento per la fruizione del pensionamento anticipato da parte degli aventi diritto a seguito delle modifiche introdotte in materia dalla legge di bilancio 2018.

 

Sinteticamente

Considerando la lunghezza e l’ampiezza della circolare in commento, si illustrano, in sintesi, i principali aspetti su cui si rinvengono novità, salvo poi approfondire nel dettaglio quali interessino il beneficio del pensionamento precoce:

  • l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato, con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave, ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;

  • l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, risulta ampliato a chi le ha svolte per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette (si deve trattare di periodi coperti da conribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro);

  • sono state individuate nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e che danno diritto ad accedere all'agevolazione;

  • infine, non è piu richiesto di avere svolto attività per le quali si applicano voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

 

NB! Non vi sono state modifiche per la categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%. La circolare specifica, inoltre, che per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

 

La nuova disciplina alla luce della legge di bilancio 2018

La legge di bilancio 2018 - legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017) - ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017, G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016), in merito al pensionamento anticipato per i lavoratori “precoci”.

 

NB! Per quanto non modificato dalle disposizioni della predetta legge di bilancio, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare INPS del 16 giugno 2017, n. 99, ove compatibili, ed ai successivi messaggi.

 

 

Analisi delle novità

Pensionamento anticipato dei lavoratori precoci in stato di disoccupazione

Come specificato dalla circolare, possono presentare domanda di accesso al beneficio per lavoratori precoci anche coloro i quali si trovino in status di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ed abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; mentre, non è possibile per i soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano fruito di alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente.

Parimenti, non possono usufruire del beneficio i soggetti che abbiano percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente dalla legge.

Oltre a ciò, ai fini dell’accesso al beneficio devono essere decorsi almeno tre mesi dal termine della prestazione di disoccupazione, durante i quali il soggetto deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente.

 

NB! Il permanere dello status di disoccupazione potrà essere verificato presso i centri per l’impiego. Ancora, ai fini dell’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, lo svolgimento, successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione, non sospende il decorso dei predetti tre mesi.

 

 

Pensionamento anticipato per coloro che assistono e convivono con soggetti affetti da handicap grave

Per effetto della legge di bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2018 può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio “precoci” anche un parente di secondo grado o un affine entro il secondo grado che assista da almeno sei mesi il soggetto convivente affetto da handicap grave di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 (G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992).

Per tali soggetti, la legge di bilancio 2018 subordina il beneficio all’ulteriore condizione che il coniuge/unito civilmente e parenti di primo grado conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:

  • aver compiuto i settanta anni di età;

  • essere anch'essi affetti da patologie invalidanti;

  • essere deceduti o mancanti.

Al fine di consentire all’Istituto i necessari controlli, nella domanda di verifica delle condizioni il soggetto richiedente, in qualità di parente di secondo grado o affine di primo o secondo grado, dovrà dichiarare che il coniuge/unito civilmente e i parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità, alla quale è riconosciuto un handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, si trovino in una delle descritte situazioni, che devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

 

NB! Per quanto concerne l’individuazione delle patologie invalidanti, si farà riferimento, nella documentazione da inviare all’Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente, alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3, del Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità del 21 luglio 2000, n. 278 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000).

 

Chiarimenti sull’accesso al beneficio “precoci”

Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione (ai fini dell’accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno).

Lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’articolo 4 della legge, n. 104/1992, ovvero, in caso di sentenza o riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’articolo 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere lo status di disabilità da una data anteriore. Al verbale suddetto sono equiparati l’accertamento o il certificato provvisorio, ma l’accesso al beneficio si potrà conseguire a condizione che il verbale definitivo confermi il giudizio di handicap grave, altrimenti gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di recupero.

Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992, pertanto non consente l'accesso al beneficio “precoci”, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e producono effetti giuridici distinti.

Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione conserva i suoi effetti ai fini dell’accesso al beneficio “precoci”. Qualora, prima della data di accesso al beneficio, intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere riconosciuto.

Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti affetti dalla sindrome di Down, i primi possono ottenere la certificazione ai fini della verifica del diritto al beneficio “precoci”, allegando il verbale ASL rilasciato in via provvisoria, purché gli effetti non siano stati sospesi. Per i secondi, anche la dichiarazione del medico di base costituisce documentazione valida ai fini della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio “precoci”.

 

Requisiti temporali di svolgimento dell’attività gravosa

Per effetto della legge di bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d. gravose, utile per l’accesso al beneficio “precoci”, si intende realizzato, alternativamente, nei casi in cui il soggetto, al momento della decorrenza del beneficio ovvero dalla data di perfezionamento dei requisiti, se anteriore alla prima data utile di presentazione della domanda di accesso:

  • svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni almeno sette anni di attività c.d. gravosa;

  • (ovvero) svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

 

NB! Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d. gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio: malattia, maternità nel rapporto di lavoro, etc.).

 

 

Nuove professioni individuate come attività “gravose”

Come spiegato dalla circolare in commento, la legge di bilancio 2018 ha incluso nuove professioni nell’elenco dei lavori gravosi.

In particolare, i nuovi lavoratori "gravosi" sono i seguenti:

  • operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;

  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

  • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (G.U. n. 108 dell’11 maggio 2011);

  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

A tale proposito, nella G.U. n. 47 del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto 5 febbraio 2018, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente l’elenco aggiornato e specificato dei lavori gravosi ed usuranti che danno diritto all’accesso all’Ape Sociale e alla riduzione dei requisiti contributivi per il pensionamento come lavoratore precoce.

Di conseguenza, alla luce di tale decreto, ecco l’elenco aggiornato e completo dei lavori usuranti e gravosi:

  • operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;

  • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

  • conciatori di pelli e di pellicce;

  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

  • conduttori di mezzi pesanti e camion;

  • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

  • addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;

  • insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;

  • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;

  • operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca;

  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;

  • siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011;

  • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

 

NB! Con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, l’articolo 1, comma 164, della legge di bilancio 2018 ha altresì specificato che al solo fine di individuare i sei anni di attività c.d. gravosa nei sette o i nove anni di attività c.d. gravosa nei dieci, occorre considerare che l'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

 

Presentazione delle domande per l’ottenimento del pensionamento precoce

I termini di presentazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio restano disciplinati dall’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2017, n. 87 (G.U. n. 138 del 16 giugno 2017).

Pertanto, i soggetti interessati possono fare domanda per il riconoscimento delle relative condizioni entro il 1° marzo (le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie).

L’Istituto comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, entro tali termini:

  • il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;

  • il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.

Si ribadisce, inoltre, che il trattamento pensionistico in parola decorre, ricorrendone i requisiti, dal mese successivo alla presentazione della domanda.

 

NB! Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovino nelle condizioni per accedere al beneficio “precoci”, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 1° marzo 2018, la pensione anticipata avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria.

 

 

QUADRO NORMATIVO

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104

Ministero per la Solidarietà Sociale - Decreto del 21 luglio 2000, n. 278

Decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67

Legge 11 dicembre 2016, n. 232

INPS - Circolare del 16 giugno 2017, n. 99

Legge del 27 dicembre 2017, n. 205

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 5 febbraio 2018

INPS - Circolare del 23 febbraio 2018, n. 33

 

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