Lavoratori in trasferta occasionale o strutturale: regime fiscale e contributivo
Pubblicato il 16 gennaio 2020
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L’INPS ha recentemente emanato la circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo e fiscale per lavoratori in trasferta e per i trasfertisti.
La circolare in questione fa seguito all’interpretazione fornita all’art. 7 quinquies del decreto legge n. 193/2016 e stabilisce che per poter essere identificati come “trasfertisti” sono necessari, come requisiti:
- la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Al contrario, ai dipendenti per i quali non sussistono tali condizioni si applica il regime previsto per i lavoratori in trasferta.
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