Lavoratori edili con prelazione

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Con la sentenza n. 17273 del 2011, la Cassazione chiarisce che il lavoratore edile che è licenziato per riduzione del personale in occasione della fine dei lavori del cantiere, ha diritto alla priorità di assunzione in caso di nuovi reclutamenti per le stesse mansioni entro i sei mesi dal licenziamento.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 – Brevi – Licenziati in edilizia, primi nelle assunzioni – P.Mac.

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