Lavoratori dello spettacolo, tutele della maternità e della paternità

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Lavoratori dello spettacolo, tutele della maternità e della paternità

L’INPS, con la circolare n. 182 del 10 dicembre 2021, alla luce delle novità emerse con il D.L. n. 73/2021, ha fornito indicazioni operative in relazione alle differenti tutele in materia di maternità e paternità spettanti ai lavoratori dello spettacolo a seconda della tipologia di rapporto di lavoro, nonché sulle diverse modalità di determinazione della retribuzione media globale giornaliera di tali lavoratori.

Lavoratori dello spettacolo, le novità

L’art. 66, co. 6 del D.L. n. 73/2021 ha inserito l’art. 59-bis al D.Lgs. n. 151/2001, riconoscendo alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo il diritto alle tutele previste al Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, differenti considerata la natura del rapporto di lavoro (subordinato o autonomo).

Premesso ciò l’INPS esamina nel dettaglio le tutele applicabili ai lavoratori dello spettacolo, sia nel caso in cui essi abbiano un rapporto di lavoro subordinato sia in caso di rapporto di lavoro autonomo.

In particolare, nel primo caso, i datori di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo sono tenuti al rispetto del divieto di adibire le donne al lavoro durante i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data del parto, con il riconoscimento dell’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi dello spettacolo, trova applicazione l’indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto stesso. Risultano invece inapplicabili l’istituto della flessibilità nonché l’opzione di fruire della maternità esclusivamente dopo l’evento del parto. Non operano, inoltre, le disposizioni relative al congedo obbligatorio e facoltativo del padre

Lavoratori dello spettacolo, modalità di determinazione della retribuzione

Con riferimento alle modalità di determinazione della retribuzione media globale giornaliera ai fini dell’indennità di maternità/paternità, il co. 2 del citato art. 59-bis prevede che, per tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, essa corrisponda all’importo ottenuto dividendo l’ammontare dei redditi percepiti in relazione alle sole attività lavorative nel settore dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile per il numero dei giorni lavoratori, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Pertanto, per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e per i rapporti di lavoro autonomo non si applicano, ai fini del calcolo delle indennità di paternità/paternità e di congedo parentale, le disposizioni di cui agli artt. 23 e 34 del D.lgs. n. 151/2001, che restano invece applicabili ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lavoratori dello spettacolo, decorrenza delle novità

Infine, l’INPS analizza la decorrenza delle nuove disposizioni normative, le quali trovano applicazione dal 26 maggio 2021. Di conseguenza, le domande di indennità di maternità o paternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza del D.L. n. 73/2021, devono essere liquidate secondo le indicazioni contenute secondo la circolare in commento.

Viceversa, se le domande di maternità o paternità, il cui periodo è interamente antecedente al 26 maggio 2021, devono essere liquidate ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001.

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