L’Autovelox va presegnalato sul tratto di strada. Non basta la stampa locale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 29 novembre 2012
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Dell’istallazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità deve essere data preventiva informazione agli automobilisti. Tale obbligo non rileva esclusivamente nell’ambito dei servizi interni della P.a., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientare la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni. La violazione di tale previsione, pertanto, porta alla nullità della sanzione eventualmente irrogata.
E’ quanto ricordato dalla Corte di legittimità, con ordinanza n. 21199 del 28 novembre 2012, nell’ambito di una vicenda in cui un automobilista si doleva della mancanza della segnaletica indicante la presenza dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento di velocità sul tratto di strada in cui era stata riscontrata l’infrazione.
E mentre i giudici di merito avevano ritenuto valida la comunicazione della presenza dell’apparecchio effettuata dalla Prefettura attraverso gli organi di stampa locali, e ciò facendo leva su di una circolare del 2002 del ministero dell’Interno, Dipartimento pubblica sicurezza, la Corte di cassazione ha ribaltato la sentenza impugnata in quanto motivata non sulla base di una norma di legge bensì “su di una circolare ministeriale e, cioè, un atto che non costituisce fonte di diritto”.
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