L’Auto rivenduta spiazza la convenzione dell’Iva

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Secondo il provvedimento delle Entrate del 22 febbraio 2007, i contribuenti che presentano l’istanza per la detrazione al 40% devono versare l’Iva sul 100% del corrispettivo di rivendita. Per le flotte aziendali, rinnovate di frequente, la richiesta di rimborso si potrebbe così trasformare in un esborso probabilmente maggiore del credito richiesto. Un altro caso particolare si verifica quando il mezzo su cui è stata chiesta la detrazione, sia stato successivamente ceduto. In tal caso, la quota imponibile del prezzo di vendita va commisurato alla percentuale di detrazione fruita sull’acquisto, avvenuto all’atto del riscatto. Per i contribuenti si profila, quindi, l’opportunità di chiedere il rimborso della maggiore detrazione dell’Iva solo sui canoni periodici di locazione, lasciando al 10% (o al 15%) la detrazione sul prezzo di riscatto, in modo da scontare un’imposta “soft” in fase di rivendita del veicolo.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – Rivendita auto in leasing, fisco soft - Ricca

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