L’attività principale guida l’acconto delle “utilities”

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 144 del 20 dicembre 2006, rispondendo ad un’istanza di interpello presentata da una società che distribuisce acqua potabile e gestisce i servizi di fognatura e depurazione, ha chiarito la questione del pagamento dell’acconto Iva, proprio a ridosso del termine di versamento fissato per il 27 dicembre. Nel documento agenziale si legge che l’acconto Iva deve essere versato utilizzando uno dei tre metodi tradizionali (storico, previsionale o effettivo), dalle imprese che erogano servizi al pubblico se per queste operazioni, nel 2005, hanno versato meno di due milioni di euro di imposta. Il particolare metodo di determinazione dell’acconto previsto dall’articolo 1, comma 471, della legge 311/04 (Finanziaria 2005) non può essere utilizzato dalle aziende che, svolgendo diverse attività, hanno complessivamente versato più di due milioni di euro, ma non hanno superato questa soglia con riferimento all’erogazione di servizi di telecomunicazione, gas, acqua, energia elettrica e raccolta rifiuti solidi urbani. In queste circostanze, secondo l’Agenzia, non ci sono i presupposti per applicare il particolare meccanismo di calcolo dell’acconto. Pertanto, i contribuenti che esercitano diverse attività, per rientrare nel regime speciale introdotto dalla Finanziaria 2005, non devono considerare l’ammontare complessivo dell’Iva versata ma solo quella relativa alle attività comprese nei decreti ministeriali 366 e 370 del 2000.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Società con attività mista, l’acconto Iva va separato – Ricca

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