L’attività prevalente vale solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 15 maggio 2013
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L’Inps, con circolare n. 78 del 14 maggio 2013, ripercorre normativa e giurisprudenza che hanno coinvolto il regime contributivo dei lavoratori che esercitano contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata - legge 335/1995 - ed un'altra attività imprenditoriale con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.
La questione è stata al centro di orientamenti divergenti della giurisprudenza, che hanno costretto ad interventi risolutivi sia la Cassazione (sentenze n. 17076/2011 e n. 17074/2011) che il Legislatore (articolo 12, comma 11, del dl n. 78/2010).
In sintesi, si spiega che il principio dell'attività prevalente si applica solo nelle ipotesi di artigiani, commercianti e coltivatori diretti; mentre, non vale nel caso una delle attività comporti l'iscrizione alla gestione separata, caso in cui sussiste l'obbligo di doppia contribuzione. Per cui, la regola dell’iscrizione all'unica gestione presso cui si svolge l'attività prevalente è rimasta in vigore esclusivamente nei confronti dei lavoratori autonomi che esercitano contemporaneamente due tra le tre attività di artigiani, commercianti o coltivatori diretti.
È a carico dell'Inps la verifica della presenza di elementi come l'abitualità e la professionalità della prestazione lavorativa, nonché di altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline specifiche di settore, prima di procedere all'iscrizione di un contribuente alle gestioni artigiani e commercianti. Si forniscono chiarimenti e istruzioni operative in relazione ai requisiti di partecipazione personale ed abituale all’attività lavorativa. Si precisa, ad esempio, che la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni, sono elementi che possono avere rilevanza al fine della valutazione. In tal senso si spiega che è da considerare socio lavoratore chi concorre alla concreta realizzazione dello scopo sociale e al suo effettivo raggiungimento non soltanto con l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche con attività di natura intellettuale, organizzativa e direttiva, se comporta un'ingerenza nel ciclo produttivo dell'azienda.
Essendo interpretazione autentica, ossia diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, la disposizione della Manovra estiva del 2010 è retroattiva: essa deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali. Proprio per l’incertezza generata dai diversi orientamenti della giurisprudenza, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi entro il 31 luglio 2010 opera la riduzione degli interessi legali sulle sanzioni civili, su richiesta dell’interessato.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 26 - L'attività abituale obbliga alla doppia iscrizione - Venanzi - www.anclsu.com
- ItaliaOggi, p. 38 - Due attività, contributo doppio - Cirioli - www.anclsu.com
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