L'attività intramoenia del personale senza Albo è libero professionale autonoma
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 09 marzo 2011
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Il ministero del Lavoro l’8 marzo scorso ha risposto agli interpelli 12, 13, 14 e 15 del 2011.
Interpello 12/2011. In merito all’orientamento del Ministero circa gli obblighi contributivi per i collaboratori a progetto che non risiedono in Italia, si chiarisce che:
- l’onere del versamento contributivo, nel caso di collaborazioni a progetto, è a carico del datore di lavoro, salvo accordo contrario tra le parti (l’intesa deve essere comunicata all’ente competente);
- il recupero di contributi dovuti ad uno Stato membro può essere effettuato dall’istituzione corrispondente di altro Stato membro, secondo le procedure seguite da quest’ultimo;
- nel caso in cui al lavoratore comunitario sia applicabile la legislazione italiana, le parti dovranno rispettare le specifiche disposizioni previste da questa stessa legislazione con riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato;
- la possibilità di stipulare convenzioni a livello centrale tra Inps e istituzioni competenti degli Stati membri rientra nelle valutazioni dell’Istituto e come tale non può formare oggetto di interpello.
Interpello 13/2011. Circa il trattamento ai fini previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di collaborazione a progetto, con riferimento al diritto agli assegni per il nucleo familiare, si spiega che:
- la corresponsione degli Anf ai lavoratori in esame rimane di competenza dell’Enpals, quale Ente previdenziale cui gli stessi sono obbligatoriamente iscritti;
- i contributi Inps per l’indennità di disoccupazione (DS), per il trattamento di fine rapporto (TFR) nonché per la cassa unica assegni familiari (CUAF), sono dovuti solo per il personale appartenente al settore dello spettacolo assunto con vincolo di subordinazione, restando pertanto esclusi i collaboratori a progetto;
- gli artisti che prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione sono soggetti a contribuzione Inps solo per l’indennità economica di maternità;
- in merito all’assicurazione Enpals, il versamento contributivo è riferito esclusivamente alla contribuzione pensionistica per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e l’aliquota contributiva è allineata a quanto previsto nella gestione Inps ed equiparata tra lavoratori autonomi e subordinati (all’Inps sono dovute le contribuzioni c.d. “minori”, relative ai contributi di malattia e maternità).
Interpello 14/2011. Tratta del regime contributivo e fiscale relativo alle somme versate a Casse di assistenza sanitaria esclusivamente con fine assistenziale. E spiega che i contributi versati ad una cassa che eroga prestazioni assistenziali, non operante negli specifici settori d’intervento di cui all’art. 51 Tuir, non possono beneficiare dell’esenzione rilevante sul versante fiscale, trovando invece applicazione la sola esclusione dall’imponibile contributivo di cui all’articolo 6, comma 4, lett. f), Dlgs n. 314/1997. Le somme versate restano escluse, dunque, dalla base imponibile fiscale e contributiva solo se la cassa opera negli specifici ambiti di intervento previsti dal ministero della salute, altrimenti è possibile la sola esclusione dall'imponibile contributivo.
Interpello 15/2011. Dal momento che per l'attività intramoenia prestata da personale non medico (infermieri, tecnici di radiologia, fisioterapisti), per il quale non esiste un albo professionale, non trovano applicazione le limitazioni di orario di lavoro, tale attività rientra tra quelle libero professionali autonome: i compensi che ne derivano non sono soggetti agli obblighi contributivi tipici dei rapporti di lavoro subordinato. Ex articolo 50, comma 1 lett. e), del Tuir l’assimilazione dei compensi per l’attività libero professionale intramuraria a quelli propri del rapporto di lavoro dipendente si ha ai soli fini fiscali.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 34 - Il collaboratore versa i contributi - Cannioto, Maccarone - www.lavoro.gov.it
- ItaliaOggi, p. 34 - Interpelli in breve - www.anclsu.com
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