L’assunzione di alcol o droga può escludere l’assoggettabilità a sanzione?

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L’assunzione di alcol o droga non comporta automaticamente l’esclusione dell’imputabilità e la conseguente assoggettabilità a sanzione amministrativa del trasgressore. È possibile invocare l’art. 2 della L. n. 689/1981 solo laddove il trasgressore dimostri, allegando idonea documentazione medica, che l’assunzione di alcol o droga è pervenuta a un tale stato e grado da determinare un’autentica affezione cerebrale o una permanente alterazione psichica, così da sfociare in un’infermità mentale.

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