L’assegno divorzile in un’unica soluzione blocca la reversibilità all’ex

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L’assegno divorzile in un’unica soluzione blocca la reversibilità all’ex La Direzione centrale pensioni dell’Inps risponde ad un dubbio sollevato da una sede regionale in merito alle disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato. Si spiega che l’articolo 5 della legge 263/05 afferma che “le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970”. Ciò implica che l’assegno divorzile liquidato in un’unica soluzione faccia decadere qualsiasi diritto del coniuge divorziato ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità. Infatti, l’assegno divorzile in un’unica soluzione blocca ogni ulteriore richiesta economica da parte dell’ex coniuge poiché interrompe il legame patrimoniale tra questi ed il de cuius.

Gioia Lupoi

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 29 - L’assegno “unico” esclude la reversibilità - Forte

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