L’ascolto fuori Procura non vizia l’intercettazione

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Con sentenza n. 20058 del 20 maggio 2008, la Suprema Corte si è pronunciata in materia di intercettazioni, fissando con chiarezza i presupposti di utilizzabilità di tale strumento nel procedimento penale.

Nel caso in esame, il ricorrente lamentava l'inutilizzabilità dei risultati di alcune intercettazioni in quanto, sebbene le registrazioni fossero state effettuate presso la Procura, l'ascolto era stato effettuato negli uffici di polizia giudiziaria non garantendo il controllo di fatto previsto dal codice di procedura penale

Secondo la Cassazione, il codice di procedura penale prescrive che le intercettazioni telefoniche siano effettuate presso la Procura e che sia necessario un provvedimento motivato del p.m. per il dirottamento delle stesse su apparecchi di pubblico servizio, ma non vieta la possibilità che siano diversi il luogo di compimento delle operazioni ed il luogo in cui le comunicazioni vengono ascoltate.

Inoltre, nella fattispecie esaminata si era fatto ricorso all'ascolto “remotizzato”, tecnica che comunque consente l'attestazione in procura delle intercettazioni mentre l'ufficiale di P.g., addetto al controllo delle conversazioni intercettate, svolge il lavoro dalla propria postazione.
Le intercettazioni effettuate con tali modalità, sempre che tutte le registrazioni siano comunque effettuate presso la Procura, non determinano alcuna violazione al codice di procedura penale.
Anche in
  • Il Sole – 24 Ore, p. 17 – L’ascolto fuori Procura non vizia l’intercettazione – Negri

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