L’articolo 6 del decreto Irap non fa riferimento ai principi contabili e vale per tutte le banche e le società equipollenti

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33 del 26 aprile 2010, interviene a chiarire che, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, i soggetti che svolgono attività finanziaria e creditizia non obbligati a redigere il bilancio sulla base degli schemi adottati dopo l’introduzione degli Ias dalla Banca d’Italia - provvedimenti 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006 – devono riclassificare il proprio bilancio per calcolare il valore della produzione nel rispetto di...
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