L'agevolazione con copertura di legge non bada al tetto

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L'agevolazione con copertura di legge non bada al tetto

I crediti d’imposta da agevolazioni o incentivi fiscali per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del tetto dei 700mila.

È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 63 del 2018, pubblicata il 9 novembre, trattando il caso delle agevolazioni sotto forma di contributo diretto o come “sconto”, con specifico stanziamento di bilancio da rinnovare ogni anno.

La copertura di legge non fa concorrere alla determinazione del limite

Ex articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000: “A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro”.

Il limite, relativo a ciascun anno solare, si applica a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale.

Tuttavia, i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i quali esiste una copertura di legge, non concorrono alla determinazione del limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (risoluzione n. 218/E/2003).

L’importo occorrente per i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali è, infatti, già stanziato sui singoli capitoli di spesa e, quindi, non occorre, per tali crediti d’imposta, garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.

Nel caso prospettato - contributo fruito attraverso uno sconto sul prezzo complessivo di acquisto praticato dal venditore, poi recuperato dallo stesso mediante compensazione - per il credito in argomento esiste uno stanziamento. Dunque può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza concorrere al limite previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

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