L’affitto non cancella il bonus
Pubblicato il 18 maggio 2007
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E’ di ieri, 17 maggio 2007, la circolare delle Entrate numero 29 interpretativa del vecchio credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate del territorio italiano (si ricorderà l’articolo 8 della legge 388/2000). Il documento ritiene che quel credito spetti anche sugli immobili strumentali concessi in affitto, a condizione che siano destinati all’attività d’impresa e che costituiscano “un complesso unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di un’attività commerciale” (un insieme di unità immobiliari che, pur dotate di autonomia, mantengono un collegamento economico-funzionale con le altre unità, dovuto alla contiguità o alla circostanza che tra le porzioni di fabbricato sussiste un comune interesse, per sinergie o condivisione di servizi). Per il mantenimento del vincolo di destinazione alla struttura produttiva il Fisco non richiede l’identità tra l’attività di impresa svolta dal locatario e quella esercitata dall’azienda che ha fruito dell’agevolazione. La circolare rimarca che le imprese ammesse al beneficio che nel periodo di tutela previsto dalla norma antielusiva dell’articolo 8, comma 7, della legge 388/2000 (mantenimento del bene per il quinquennio), hanno concesso in locazione immobili strumentali, sono escluse dalla “rideterminazione” del credito di cui a quello stesso comma.
- ItaliaOggi, p. 42 – La Visco Sud estesa – Felicioni
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