L’adesione è volontaria: l'azienda può scegliere il regime della bilateralità o la retribuzione diretta al lavoratore

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Il ministero del Lavoro, con la nota n. 80 del 12 ottobre 2010, chiarisce che l’ispettore ha la possibilità di sanzionare l'impresa non iscritta all'ente bilaterale se l’iscrizione significa per i lavoratori il diritto a una quota di retribuzione, come nel settore dell'artigianato. Le prestazioni degli enti bilaterali rappresentano un diritto contrattuale del singolo lavoratore: se l'impresa non aderisce all'ente bilaterale il lavoratore ha diritto all'erogazione diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro.

Dunque, con la nota non è più solo il lavoratore interessato a poter richiedere all'azienda inadempiente l'assolvimento dell'obbligo contrattualmente previsto, ma anche gli organi ispettivi e di vigilanza possono intervenire sulla mancata corresponsione. Si ricorda che la somma retributiva pertinente agli enti bilaterali è esclusa dalla base di calcolo del Tfr, ma è da considerare nel calcolo degli oneri diretti e indiretti. Ciò vale per le aziende iscritte alle associazioni firmatarie dei Ccnl come per le non firmatarie, poiché è per tutti obbligatorio l'adempimento retributivo.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 36 - Bilateralità sotto controllo – Cirioli

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