L’acquirente non risponde
Autore: eDotto
Pubblicato il 28 aprile 2008
Condividi l'articolo:
La Commissione di prime cure di Pistoia – sentenza 214/01/07, depositata nel 2008 – sancisce che l’acquirente non debba rispondere delle violazioni commesse dal venditore e abbia, perciò, diritto a detrarre l’imposta addebitata a titolo di rivalsa. Purché sia all’oscuro della frode commessa dal cedente, e che questi sia soggetto considerato “carosello”. Per i giudici toscani, l’agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell’inesistenza della società cedente, onere che spetta ad essa e non può essere trasferito all’accertato, con la conseguenza che non possono far carico all’acquirente le violazioni (non corresponsione dell’imposta) commesse dal cedente.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: