L'account aziendale è controllabile, ma con discrezione
Pubblicato il 13 gennaio 2016
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La Corte europea dei diritti dell'uomo, intervenendo sul caso Barbulescu contro Romania, stabilisce che se il controllo della posta elettronica aziendale da parte del datore di lavoro è proporzionale, allora è compatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo.
Nel caso di specie, l'account era stato creato dal dipendente su richiesta del datore di lavoro per rispondere ai quesiti dei clienti, ma il lavoratore lo usava per scopi personali. Di qui il licenziamento.
Si può controllare la mail del dipendente?
Le mail rientrano nel diritto alla corrispondenza. Pertanto sussiste, ex articolo 8 della Convenzione, il diritto al rispetto della vita privata, incluse telefonate e mail anche dagli uffici, con la ragionevole aspettativa da parte del lavoratore alla tutela della propria privacy. Il dipendente deve essere messo al corrente se l'account viene controllato dal datore.
Tuttavia la Corte, con la sentenza 61496/08 depositata il 12 gennaio 2016, ha reputato rilevanti alcune circostanze.
Account personale o aziendale e proporzionalità dell’ingerenza
La Corte ha avallato l'operato del datore di lavoro considerando vari elementi.
La distinzione tra l’account personale e quello aziendale: il lavoratore sa che è proibito utilizzare computer e risorse aziendali per fini personali.
La proporzionalità dell’ingerenza:
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il datore di lavoro ha il diritto di verificare l’adempimento dei compiti professionali durante l’orario lavorativo;
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il datore di lavoro era entrato nell’account del lavoratore per leggere le comunicazioni con i clienti, scoprendo che il lavoratore usava la mail per scopi personali;
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l’azienda non ha controllato altri dati o documenti contenuti nel computer del dipendente;
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durante il precedente procedimento giurisdizionale nazionale sono stati utilizzati accorgimenti per non svelare l’identità delle persone contattate con le mail e il contenuto dei messaggi è stato diffuso quanto necessario a dimostrare che non si trattava di attività professionali;
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il contenuto non è stato determinante per il licenziamento.
- eDotto.com - Edicola del 3 dicembre 2015 - Cessazione del rapporto: la mail aziendale va chiusa - Redazione eDotto
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