L’accorpamento dei compiti legittima il licenziamento del dirigente

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 890 depositata il 16 gennaio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento che un’azienda aveva comminato nei confronti di un dirigente sulla base della scelta di accorpare i compiti a lui affidati come direttore generale in capo all’amministratore delegato.

Con l’occasione, la Corte di legittimità ha ricordato come il licenziamento del dirigente è consentito tutte le volte che esistano ragioni oggettive tali da permettere di escludere la sua natura pretestuosa o arbitraria; lo stesso, quindi, non deve essere motivato da una giusta causa o da un giustificato motivo, e non va nemmeno dimostrata la mancanza di posizioni alternative da assegnare.
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