L’accertamento prende tempo
Pubblicato il 08 marzo 2007
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Nei commi 161 e 164 dell’articolo unico della legge finanziaria 296/06 sono state fissate alcune novità in materia di accertamento dei tributi locali. Nello specifico, si stabilisce che il termine per avviare il controllo è stato fissato per tutti i tributi, in via unitaria, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. Analogamente, il termine per la richiesta di rimborso dei tributi indebitamente versati è stato portato a cinque anni dal pagamento. Tali modifiche hanno un enorme impatto pratico, soprattutto se si considera che fino allo scorso 31 dicembre 2006 la tempistica dell’Ici prevedeva due anni per la liquidazione dei versamenti, tre anni per l’accertamento in rettifica e cinque anni per l’accertamento d’ufficio. Tuttavia, è da sottolineare che la correzione sugli accertamenti pone due ordini di problemi, relativi alla fase transitoria:
- l’individuazione dell’annualità a partire dalla quale operano le nuove scadenze;
- l’esigenza di una espressa deroga dell’articolo 3, della legge 212/00, trattandosi di un allungamento dei termini.
In base al comma 171 della Finanziaria 2007, la nuova disposizione si applica con riferimento ai rapporti tributari pendenti al 1° gennaio di quest’anno: cioè, le annualità in scadenza domenica 31 dicembre 2006 potrebbero ricadere nei nuovi limiti previsti dalla manovra fiscale. Questa considerazione potrebbe essere sufficiente a risolvere anche il secondo quesito. Il divieto sancito dall’articolo 3 della legge 212/00, infatti, riguarda solo la proroga dei termini per l’accertamento, cioè il differimento eccezionale di una scadenza che, a regime, rimane immutata. Con le nuove norme, ci si trova davanti ad una nuova determinazione dei termini per i controlli, che non dovrebbe ricadere nell’ambito previsionale della legge citata.
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