L'accertamento di illeciti tributari non può essere pregiudicato dalla tutela del segreto bancario

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“La tutela del segreto bancario non può spingersi fino a costituire ostacolo o intralcio all'attuazione di esigenze costituzionali primarie, come l'accertamento degli illeciti tributari, costituenti ipotesi di particolare gravità in quanto rappresentano violazione di un dovere inderogabile di solidarietà”.

E' quanto sottolineato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 10573 del 13 maggio 2011, nel cui testo viene altresì sancito come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, richiesta dall'art. 33, terzo comma, del dpr n. 600 del 1973, per la trasmissione, agli uffici delle imposte, di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale, è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi”.

Ne deriva – continua la Corte - che la mancata produzione o riproduzione testuale della suddetta autorizzazione, di cui siano indicati gli estremi, non determina in alcun modo la nullità dell'accertamento “sia per l'assorbente questione della sopravvenuta irrilevanza penale che rendeva insussistente le superiori esigenze di riservatezza e carente di ogni potere l'A.G”. 
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Il fisco batte il segreto bancario - Alberici

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