L'accertamento con adesione è comunque valido anche se il contribuente non viene convocato

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La Corte di cassazione, con ordinanza n. 29127 del 29 dicembre 2011, si è pronunciata in materia di accertamento con adesione ricordando come, alla stregua del principio sancito dalle Sezioni unite con sentenza n. 3676 del 2010, la mancata convocazione del contribuente dopo che lo stesso abbia presentato istanza ex articolo 6 del Decreto legislativo n. 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento.
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