L’Abruzzo torna alla cassa
Autore: eDotto
Pubblicato il 03 luglio 2009
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Con la circolare n. 31/E del 2 luglio 2009, l’agenzia delle Entrate fissa le regole per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi nelle zone dell’Abruzzo (provincia dell’Aquila), che non sono state colpite dal sisma. Per i contribuenti, anche in qualità di sostituto d’imposta, che alla data del 6 aprile avevano domicilio fiscale o sede operativa in un Comune diverso da quelli terremotati, la sospensione degli adempimenti è cessata il 30 giugno 2009. Gli adempimenti che sono scaduti nel periodo oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2009. I versamenti devono essere eseguiti entro il 16 luglio 2009. I contribuenti che hanno chiesto al sostituto d’imposta la sospensione delle ritenute, possono versare gli importi in cinque rate di pari importo a partire dal 16 luglio 2009, senza sanzioni e senza interessi. I Caf e gli intermediari devono far pervenire al sostituto d’imposta, entro il 31 luglio 2009, i modelli 730-4 ed, entro la stessa data, devono presentare in via telematica la dichiarazione elaborata all’agenzia delle Entrate. I sostituti d’imposta che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano domicilio fiscale nei Comuni terremotati, effettuano le operazioni di conguaglio a partire dal mese di settembre 2009.
- ItaliaOggi, p. 27 - Alla cassa nei comuni fuori cratere
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