La violenza sessuale non può essere esclusa se la reazione è successiva

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 35950 del 7 ottobre 2010, ha annullato con rinvio la decisione con cui i giudici di appello avevano assolto due ragazzi dal reato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una loro amica in considerazione del fatto che quest'ultima, dopo l'abuso, aveva avuto una reazione violenta con una forza tale da infliggere lesioni agli imputati: per la Corte, cioè, era strano che la stessa non fosse stata capace di reagire alla pretesa violenza sessuale. 

Di diverso parere la Corte di legittimità, secondo cui non esiste, in realtà, alcuna contraddizione tra l'incapacità di resistere ai violentatori e la "veemenza" della reazione successiva. Si tratta, infatti, conclude il collegio, di situazioni diverse con possibilità di reazione differenziata. Inoltre – continua la Corte – non era evidenziabile nemmeno alcuna contraddittorietà tra l'incapacità della donna a resistere ai suoi violentatori e la forza attestata dalle ferite inferte successivamente agli stessi in quanto “trattasi di situazioni diverse con possibilità di reazione differenziata per cui non è illogico ritenere che la donna non sia stata in grado di neutralizzare la violenza sessuale, ma sia stata capace, dopo tale violenza, di aggredire con veemenza gli imputati”.
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