La vecchia polizza può assicurare il 730
Pubblicato il 07 aprile 2006
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Ai nuovi professionisti abilitati all’assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati s’applicano, in misura equivalente rispetto ai Centri di assistenza fiscale (Caf):
1. le regole sulla la possibilità di ritirare i modelli 730, unitamente alla documentazione per le operazioni di controllo;
2. le regole sulle procedure di comunicazione: ai sostituti d’imposta del risultato finale delle dichiarazioni; al contribuente della copia del 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3; all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni, anche integrative;
3. le regole sull’obbligo della presentazione al contribuente della ricevuta del 730 presentato;
4. le regole sulla possibilità di inviare il 730 integrativo;
5. le regole sulla conservazione delle dichiarazioni, dei prospetti di liquidazione, delle schede per la scelta dell’8 per mille;
6. le regole sulla comunicazione preventiva alle Entrate;
7. le regole sulla polizza d’assicurazione della responsabilità civile;
8. le regole sull’attività di vigilanza e controllo degli uffici delle Entrate.
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13, diffusa ieri, analizza compiutamente le novità in materia di modello 730/2006 ora elencate, conseguenti all’estensione ai professionisti dell’attività di controllo e di invio telematico delle dichiarazioni semplificate introdotta dal collegato alla Finanziaria 2006 (dl n. 203/05).
Dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e di partita Iva, domicilio o luogo d’esercizio dell’attività sono gli elementi (cui s’aggiungono quelli dello studio associato, se il professionista svolge l’attività in associazione professionale) che il dottore commercialista, il ragioniere o il consulente del lavoro abilitato deve comunicare in via preventiva alle Entrate.
La copertura assicurativa per rischi professionali deve garantire il risarcimento da danni provocati dall’attività prestata, quindi avere un massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti, al numero dei visti di conformità e, comunque, non inferiore a 1. 032.913,80 euro.
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