La sospensione feriale raddoppia

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Con sentenza n. 19/25/08, la Ctr della regione Piemonte, ha ritenuto ammissibile il ricorso di due coniugi contro gli avvisi di accertamento notificati agli stessi per il recupero della maggiore Ici non versata. In particolare, era stato notificato solo l'avviso di liquidazione Ici e non il classamento e le rendite catastali. Dopo che la Ctp aveva rigettato il ricorso dei contribuenti, gli stessi avevano fatto appello ai giudici di secondo grado, appello a cui si era opposto il Comune sull'assunto che, di fatto, le parti appellanti avevano fruito due volte della sospensione feriale dei termini. La Ctr nella propria decisione ha ribadito, tuttavia, che anche nell'ambito del processo tributario deve applicarsi il principio sulla sospensione feriale dei termini in caso di termine lungo di impugnazione di una anno.
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  • ItaliaOggi, p. 38 – La sospensione feriale raddoppia - Fontana

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