La sospensione del rimborso deve essere formalmente motivata e notificata all'interessato

Pubblicato il



Con sentenza n. 23601 depositata l'11 novembre 2011, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal Fisco avverso la decisione con cui i giudici di merito, in considerazione della pendenza di un contenzioso, avevano ritenuto illegittima la sospensione del rimborso del credito vantato da un contribuente disposta dall'Ufficio senza un formale provvedimento motivato e senza una legale notifica.

Tale lettura – sottolinea la Corte - trova riscontro nella previsione contenuta nell'articolo 23 del Decreto legislativo n. 472/1997 ai sensi della quale il pagamento di un credito vantato nei confronti dell'amministrazione può essere sospeso solo se l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo, sia stato portato legalmente a conoscenza dell'interessato.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - Provvedimento formale per lo stop ai rimborsi - Iorio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito