La società di persone diventata Srl non deve passare alla cassa

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Le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione) che i contribuenti impresa hanno effettuato, vanno considerate ai fini del computo degli acconti Ires, in primo luogo riferendosi alla data in cui hanno effetto. Infatti, se l'operazione si perfeziona dopo la scadenza del termine per il versamento, per la corresponsione degli acconti occorrerà riferirsi alle regole ordinarie; altrimenti, per le operazioni che si sono perfezionate in data anteriore scattano disposizioni differenti. In ipotesi, ad esempio, di scissione, va anzitutto effettuata una distinzione - ex articolo 173, comma 5, del Tuir - tra scissione "parziale" (in questo caso gli obblighi di versamento restano a carico della società scissa) e scissione "totale" (il pagamento degli acconti va realizzato dalle società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto imputabile).

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